Art. 4

Identificativi delle persone giuridiche e delle cripto-attività

In vigore dal 29 nov 2024
Identificativi delle persone giuridiche e delle cripto-attività 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano le persone giuridiche nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando l’identificativo della persona ai sensi dell’ del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b). 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano le cripto-attività nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando gli identificativi delle attività ai sensi dell’ del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b). 3.   Quando utilizza l’identificativo della persona giuridica (LEI) per identificare le persone giuridiche conformemente al paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicura che la lunghezza e la struttura del codice LEI registrato nelle registrazioni del book di negoziazione siano conformi alla norma ISO 17442 e che il codice LEI sia incluso nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione e si riferisca alla persona interessata.
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