Art. 6

Registrazione della data e dell’ora

In vigore dal 29 nov 2024
Registrazione della data e dell’ora 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono un registro della data e dell’ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 20 della tabella 2 dell’allegato, come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell’allegato. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono un registro della data e dell’ora per ciascun elemento di dati elencato nei campi 47, 48 e 49 della tabella 2 dell’allegato, come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell’allegato.
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