Art. 15

Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta

In vigore dal 29 nov 2024
Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione delle fasi di negoziazione nonché del prezzo e del volume indicativo d’asta, come specificato nella sezione K della tabella 2 dell’allegato. 2.   Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K, si ritiene che sulla base di tale richiesta debbano essere comunicati i dettagli di cui al campo 8 e ai campi da 14 a 17 della tabella 2 dell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:416:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/416) — Testo vigente | Portale Normativo