Art. 15
Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta
In vigore dal 29 nov 2024
Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione delle fasi di negoziazione nonché del prezzo e del volume indicativo d’asta, come specificato nella sezione K della tabella 2 dell’allegato.
2. Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K, si ritiene che sulla base di tale richiesta debbano essere comunicati i dettagli di cui al campo 8 e ai campi da 14 a 17 della tabella 2 dell’allegato.
Storico versioni
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