Art. 14

Codice identificativo dell’operazione

In vigore dal 29 nov 2024
Codice identificativo dell’operazione I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall’esecuzione integrale o parziale di un ordine, come specificato nel campo 46 della tabella 2 e nel campo 1 della tabella 3 dell’allegato, a seconda dei casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:416:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo