Art. 14
Codice identificativo dell’operazione
In vigore dal 29 nov 2024
Codice identificativo dell’operazione
I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall’esecuzione integrale o parziale di un ordine, come specificato nel campo 46 della tabella 2 e nel campo 1 della tabella 3 dell’allegato, a seconda dei casi.
Storico versioni
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