Art. 2

Identificazione delle parti coinvolte nell’ordine

In vigore dal 29 nov 2024
Identificazione delle parti coinvolte nell’ordine 1.   Per tutti gli ordini in cripto-attività i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la documentazione necessaria per identificare i soggetti seguenti: a) il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona giuridica e immette l’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità dell’ e del campo 1 della tabella 2 dell’allegato; b) il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona fisica e immette l’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 2 della tabella 2 dell’allegato; c) il cliente per conto del quale il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) o b) immette l’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 3 della tabella 2 dell’allegato; d) la persona o l’algoritmo informatico all’interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile della decisione di investimento relativa all’ordine, identificato in conformità del campo 4 della tabella 2 dell’allegato; e) la persona o l’algoritmo informatico all’interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile dell’esecuzione dell’ordine, identificato in conformità del campo 5 della tabella 2 dell’allegato. Ai fini della lettera d), qualora una decisione di investimento sia adottata da più persone, il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conserva la documentazione relativa alla persona che ha la responsabilità primaria della decisione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività identifica tale persona o algoritmo informatico soltanto se la decisione di investimento è adottata per conto del partecipante o di un cliente conformemente al mandato conferitogli dal cliente su base discrezionale. 2.   Qualora un partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività intenda assegnare un ordine al proprio cliente a seguito dell’immissione dell’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività e, al momento dell’immissione dell’ordine, non abbia ancora assegnato l’ordine al proprio cliente, tale cliente è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell’allegato. 3.   Se diversi ordini di clienti diversi sono immessi insieme nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività come ordine aggregato, le informazioni di cui al campo 3 della tabella 2 dell’allegato sono registrate per ciascun cliente.
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