Art. 4

Conferma di ricevimento di un reclamo e verifica della sua ricevibilità

In vigore dal 1 ott 2024
Conferma di ricevimento di un reclamo e verifica della sua ricevibilità 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività confermano il ricevimento di un reclamo e informano l’autore in merito alla relativa ricevibilità senza indebito ritardo dopo averlo ricevuto. 2.   Se un reclamo non soddisfa le condizioni di ricevibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività spiegano in modo chiaro all’autore del reclamo i motivi per cui il reclamo è stato respinto in quanto irricevibile. 3.   La conferma di ricevimento del reclamo contiene tutti gli elementi seguenti: a) il nome, l’identità e i recapiti, compresi l’indirizzo e-mail e il numero di telefono, della persona o del servizio cui gli autori dei reclami possono rivolgersi per qualsiasi domanda relativa al loro reclamo; b) la data di ricevimento del reclamo; c) un riferimento al termine di cui all’, paragrafo 2, lettera e); d) se il reclamo è presentato in formato elettronico, una copia del reclamo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:294:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo