Art. 4
Conferma di ricevimento di un reclamo e verifica della sua ricevibilità
In vigore dal 1 ott 2024
Conferma di ricevimento di un reclamo e verifica della sua ricevibilità
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività confermano il ricevimento di un reclamo e informano l’autore in merito alla relativa ricevibilità senza indebito ritardo dopo averlo ricevuto.
2. Se un reclamo non soddisfa le condizioni di ricevibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività spiegano in modo chiaro all’autore del reclamo i motivi per cui il reclamo è stato respinto in quanto irricevibile.
3. La conferma di ricevimento del reclamo contiene tutti gli elementi seguenti:
a)
il nome, l’identità e i recapiti, compresi l’indirizzo e-mail e il numero di telefono, della persona o del servizio cui gli autori dei reclami possono rivolgersi per qualsiasi domanda relativa al loro reclamo;
b)
la data di ricevimento del reclamo;
c)
un riferimento al termine di cui all’, paragrafo 2, lettera e);
d)
se il reclamo è presentato in formato elettronico, una copia del reclamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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