Art. 2

Risorse destinate al trattamento dei reclami

In vigore dal 1 ott 2024
Risorse destinate al trattamento dei reclami 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività destinano risorse adeguate al trattamento dei reclami. 2.   Le risorse destinate di cui al paragrafo 1 hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti. 3.   La persona responsabile delle risorse destinate di cui al paragrafo 1 riferisce direttamente all’organo di amministrazione in merito all’attuazione e all’efficacia delle procedure di trattamento dei reclami, compresi i dati di cui all’, e alle misure adottate o da adottare in risposta ai reclami.
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