Art. 1

Informazioni, modello e descrizione delle procedure di trattamento dei reclami

In vigore dal 1 ott 2024
Informazioni, modello e descrizione delle procedure di trattamento dei reclami 1.   Ai fini del presente regolamento per «reclamo» si intende una dichiarazione di insoddisfazione rivolta a un prestatore di servizi per le cripto-attività da uno dei suoi clienti in relazione alla prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività. 2.   Le procedure di trattamento dei reclami di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 comprendono tutti gli elementi seguenti: a) le condizioni di ricevibilità dei reclami; b) l’indicazione che i reclami sono presentati e trattati gratuitamente; c) una descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dei reclami, tra cui: i) l’indicazione che i reclami possono essere presentati utilizzando il modello di cui all’allegato; ii) le informazioni che l’autore del reclamo deve fornire; iii) l’identità e i recapiti della persona o del servizio cui devono essere rivolti i reclami; iv) la piattaforma, il sistema, l’indirizzo di posta elettronici o l’indirizzo postale cui devono essere presentati i reclami; v) la lingua o le lingue in cui il cliente è autorizzato a presentare un reclamo a norma dell’; d) la descrizione della procedura di trattamento dei reclami specificata agli articoli da 3 a 6; e) il calendario applicato dal prestatore di servizi per le cripto-attività alla procedura di trattamento dei reclami, compresa la conferma del ricevimento del reclamo a norma dell’, la richiesta, se del caso, di informazioni supplementari, l’esame su un reclamo e la comunicazione della decisione in merito al reclamo; f) una breve descrizione delle modalità di registrazione e conservazione dei reclami e delle misure adottate in risposta agli stessi mediante un sistema elettronico sicuro. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività pubblicano sul loro sito web una descrizione aggiornata delle procedure di trattamento dei reclami e il modello standard di cui all’allegato, assicurando che sia tale descrizione che tale modello siano facilmente accessibili sul sito web e su qualsiasi altro dispositivo digitale pertinente utilizzabile dai clienti per accedere ai servizi per le cripto-attività. Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono tale descrizione su richiesta dei clienti e alla conferma del ricevimento dei reclami. 4.   La descrizione della procedura di trattamento dei reclami e il modello standard di cui all’allegato sono pubblicati in tutte le lingue utilizzate dal prestatore di servizi per le cripto-attività per commercializzare i propri servizi o comunicare con i clienti. 5.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività documenta adeguatamente le procedure di trattamento dei reclami e le comunica attraverso un adeguato canale interno a tutti i membri del proprio personale con i profili pertinenti; inoltre fornisce a tali membri del personale una formazione adeguata. 6.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le procedure di trattamento dei reclami siano stabilite e approvate dal suo organo di amministrazione, che è altresì responsabile del monitoraggio della loro corretta attuazione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le procedure di trattamento dei reclami siano definite e approvate dal suo organo di amministrazione, che è altresì responsabile del monitoraggio della loro corretta attuazione. 7.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le condizioni che un reclamo soddisfa per essere considerato ricevibile e completo siano eque, ragionevoli e non limitino indebitamente i diritti delle persone fisiche o giuridiche di presentare un reclamo. Tali condizioni non comprendono l’uso obbligatorio del modello di cui all’allegato del presente regolamento.
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