Art. 3
Mezzi e lingua per la presentazione dei reclami
In vigore dal 1 ott 2024
Mezzi e lingua per la presentazione dei reclami
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono a che i clienti siano in grado di presentare reclami per via elettronica o su supporto cartaceo.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono a che i clienti siano in grado di presentare reclami:
a)
nelle lingue utilizzate dal prestatore di servizi per le cripto-attività per commercializzare i propri servizi o comunicare con i clienti;
b)
nelle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che sono anche lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni
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