Art. 5

Esame dei reclami

In vigore dal 1 ott 2024
Esame dei reclami 1.   Una volta ricevuto un reclamo ricevibile, i prestatori di servizi per le cripto-attività valutano se il reclamo è chiaro e completo senza indebito ritardo dopo la conferma di ricevimento. In particolare, valutano se il reclamo contiene tutte le informazioni richieste. Qualora concluda che un reclamo è poco chiaro o incompleto, il prestatore di servizi per le cripto-attività chiede qualsiasi informazione supplementare necessaria per il corretto trattamento del reclamo. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività si adoperano per raccogliere ed esaminare tutte le informazioni pertinenti relative a un reclamo. I prestatori di servizi per le cripto-attività non richiedono all’autore del reclamo informazioni che sono già in loro possesso o che devono essere giuridicamente in loro possesso. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono l’autore del reclamo debitamente informato in merito a eventuali ulteriori misure adottate per trattare il reclamo. I prestatori di servizi per le cripto-attività rispondono senza indebito ritardo alle richieste di informazioni ragionevoli presentate dall’autore del reclamo.
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