Art. 7
Comunicazione con gli autori dei reclami
In vigore dal 1 ott 2024
Comunicazione con gli autori dei reclami
1. Nel trattare i reclami i prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano con gli autori dei reclami in un linguaggio semplice, chiaro e di facile comprensione per questi ultimi.
2. Le comunicazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività a norma degli indirizzate all’autore del reclamo sono effettuate nella lingua in cui quest’ultimo ha presentato il reclamo, a condizione che la lingua utilizzata dallo stesso sia una delle lingue di cui all’, paragrafo 2. La comunicazione è effettuata per iscritto tramite mezzi elettronici o, su richiesta dell’autore del reclamo, su supporto cartaceo.
Storico versioni
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