Art. 6
Decisioni
In vigore dal 1 ott 2024
Decisioni
1. Nella sua decisione relativa a un reclamo il prestatore di servizi per le cripto-attività affronta tutte le questioni sollevate nello stesso e indica i motivi dell’esito dell’esame. Tale decisione è coerente con eventuali decisioni adottate in precedenza dal prestatore di servizi per le cripto-attività in relazione a reclami analoghi, a meno che non sia in grado di giustificare il motivo per cui è tratta una conclusione diversa.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano all’autore del reclamo la propria decisione senza indebito ritardo e quanto prima entro il termine di cui all’, paragrafo 2, lettera e), e in ogni caso entro due mesi dalla data in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha ricevuto il reclamo.
3. Qualora, in situazioni eccezionali, la decisione relativa a un reclamo non possa essere fornita entro il termine di cui all’, paragrafo 2, lettera e), o entro i due mesi dalla data di ricevimento del reclamo, i prestatori di servizi per le cripto-attività informano senza indugio l’autore del reclamo in merito ai motivi del ritardo e specificano la data della decisione.
4. Se la decisione del prestatore di servizi per le cripto-attività non soddisfa la richiesta dell’autore del reclamo o la soddisfa solo in parte, il prestatore di servizi per le cripto-attività espone in modo chiaro la motivazione della sua decisione e fornisce informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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