Art. 3 · Mezzi e lingua per la presentazione dei reclami

Art. 3

Mezzi e lingua per la presentazione dei reclami

In vigore dal 1 ott 2024
Mezzi e lingua per la presentazione dei reclami 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono a che i clienti siano in grado di presentare reclami per via elettronica o su supporto cartaceo. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono a che i clienti siano in grado di presentare reclami: a) nelle lingue utilizzate dal prestatore di servizi per le cripto-attività per commercializzare i propri servizi o comunicare con i clienti; b) nelle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che sono anche lingue ufficiali dell’Unione.
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