Art. 3
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 24 set 2024
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità richiedente presenta una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato a norma dell’.
2. Per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità competente utilizza il formulario di cui all’allegato I e:
a)
specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste;
b)
individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
Storico versioni
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