Art. 5
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 24 set 2024
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità interpellata risponde a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. La risposta è trasmessa al punto di contatto designato a norma dell’, salvo se diversamente indicato nella richiesta. Qualora richieda informazioni supplementari in relazione alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità interpellata chiede ulteriori chiarimenti tempestivamente e con qualsiasi mezzo.
2. L’autorità interpellata risponde alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni utilizzando il formulario di cui all’allegato III e:
a)
prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire le informazioni o l’assistenza richieste;
b)
agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un’altra autorità competente.
3. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità interpellata informa quanto prima l’autorità richiedente della sua decisione per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, indicando i motivi di rifiuto di cui all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 invocati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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