Art. 2
Punti di contatto
In vigore dal 24 set 2024
Punti di contatto
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Le autorità competenti comunicano all’ESMA i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 15 gennaio 2025 e, laddove necessario, forniscono all’ESMA informazioni aggiornate.
3. L’ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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