Art. 2

Punti di contatto

In vigore dal 24 set 2024
Punti di contatto 1.   Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114. 2.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 15 gennaio 2025 e, laddove necessario, forniscono all’ESMA informazioni aggiornate. 3.   L’ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1.
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Punti di contatto (Art. 2 Regolamento (UE) 2024/2545) — Testo vigente | Portale Normativo