Art. 1
Definizione
In vigore dal 24 set 2024
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l’archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione.
Storico versioni
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