Art. 4

Conferma di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 24 set 2024
Conferma di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità interpellata invia una conferma di ricevimento tramite posta o mezzo elettronico al punto di contatto designato a norma dell’, salvo se diversamente indicato nella richiesta. La conferma di ricevimento è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II, che deve anche indicare, se possibile, la data o l’intervallo di tempo previsti per la risposta. 2.   Qualora non sia possibile indicare la data o l’intervallo di tempo previsti per la risposta, l’autorità interpellata indica la frequenza con cui aggiornerà l’autorità richiedente.
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