Art. 3 · Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Art. 3

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 24 set 2024
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   L’autorità richiedente presenta una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato a norma dell’. 2.   Per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità competente utilizza il formulario di cui all’allegato I e: a) specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste; b) individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
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