Art. 54

Procedura di modifica

In vigore dal 18 set 2024
Procedura di modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di attuare misure adottate dalla NEAFC che modificano: a) le procedure di notifica dei punti di contatto di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3; b) le procedure di trasmissione delle notifiche e delle autorizzazioni dei pescherecci di cui all’, paragrafi 1 e 2; c) le prescrizioni relative ai piani di stivaggio di cui all’, paragrafo 3, lettera b); d) le procedure per le comunicazioni relative ai trasbordi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3; e) le procedure per le comunicazioni al segretariato della NEAFC di cui all’, paragrafi 1 e 8; f) le procedure per la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca di cui all’; g) le procedure per la notifica dell’impiego di navi e aeromobili d’ispezione di cui all’, paragrafo 7; h) la procedura di sorveglianza di cui all’; i) le procedure per la notifica delle infrazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3; j) l’elenco delle risorse regolamentate di cui all’allegato I; k) l’elenco delle specie indicatrici di EMV di cui all’allegato II; l) le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti di cui all’allegato III; m) le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione di cui all’allegato IV; n) i dati contenuti nei messaggi di cui all’allegato V; o) i dati contenuti nel registro di produzione di cui all’allegato VI; p) l’elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione di cui all’allegato VII; q) i dati contenuti nel giornale di pesca elettronico, nei rapporti di trasbordo e nei rapporti relativi al porto di sbarco di cui all’allegato VIII; r) il formato di trasmissione dei dati e i dati di cui all’allegato XI; s) le procedure di marcatura CCP di cui all’allegato XII; t) i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d’ispezione di cui all’allegato XIV; u) i dati per la notifica delle attività di sorveglianza di cui all’allegato XVI; v) i dati per la trasmissione dei rapporti di sorveglianza e di avvistamento di cui all’allegato XVII; w) i modelli dei rapporti d’ispezione di cui agli allegati XVIII e XXIII; x) le norme sulla costruzione e l’uso delle scalette d’imbarco di cui all’allegato XIX; y) i dati per la notifica di designazione dei porti di cui all’allegato XX; e z) il modello dei moduli di controllo dello Stato di approdo di cui all’allegato XXI. 2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione di misure di modifica o integrazione del regime NEAFC e di altre raccomandazioni NEAFC. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modifichino il titolo III per adeguarlo a misure approvate dall’Unione e da altri Stati costieri dell’Atlantico nord-orientale, come documentato in un verbale concordato dei lavori, in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all’, o adottate nel quadro della NEAFC, per quanto riguarda: a) le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all’; b) le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all’, paragrafo 2; c) le disposizioni riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca di cui all’; e d) le soglie di cui all’. 4.   Le modifiche ai sensi del paragrafo 3 si limitano rigorosamente all’attuazione di misure che modificano o integrano il controllo delle attività di pesca di cui all’: a) approvate dall’Unione e da altri Stati costieri dell’Atlantico nord-orientale in consultazioni; o b) adottate nel quadro della NEAFC e vincolanti per l’Unione.
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Procedura di modifica (Art. 54 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo