Art. 54
Procedura di modifica
In vigore dal 18 set 2024
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di attuare misure adottate dalla NEAFC che modificano:
a)
le procedure di notifica dei punti di contatto di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3;
b)
le procedure di trasmissione delle notifiche e delle autorizzazioni dei pescherecci di cui all’, paragrafi 1 e 2;
c)
le prescrizioni relative ai piani di stivaggio di cui all’, paragrafo 3, lettera b);
d)
le procedure per le comunicazioni relative ai trasbordi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3;
e)
le procedure per le comunicazioni al segretariato della NEAFC di cui all’, paragrafi 1 e 8;
f)
le procedure per la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca di cui all’;
g)
le procedure per la notifica dell’impiego di navi e aeromobili d’ispezione di cui all’, paragrafo 7;
h)
la procedura di sorveglianza di cui all’;
i)
le procedure per la notifica delle infrazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3;
j)
l’elenco delle risorse regolamentate di cui all’allegato I;
k)
l’elenco delle specie indicatrici di EMV di cui all’allegato II;
l)
le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti di cui all’allegato III;
m)
le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione di cui all’allegato IV;
n)
i dati contenuti nei messaggi di cui all’allegato V;
o)
i dati contenuti nel registro di produzione di cui all’allegato VI;
p)
l’elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione di cui all’allegato VII;
q)
i dati contenuti nel giornale di pesca elettronico, nei rapporti di trasbordo e nei rapporti relativi al porto di sbarco di cui all’allegato VIII;
r)
il formato di trasmissione dei dati e i dati di cui all’allegato XI;
s)
le procedure di marcatura CCP di cui all’allegato XII;
t)
i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d’ispezione di cui all’allegato XIV;
u)
i dati per la notifica delle attività di sorveglianza di cui all’allegato XVI;
v)
i dati per la trasmissione dei rapporti di sorveglianza e di avvistamento di cui all’allegato XVII;
w)
i modelli dei rapporti d’ispezione di cui agli allegati XVIII e XXIII;
x)
le norme sulla costruzione e l’uso delle scalette d’imbarco di cui all’allegato XIX;
y)
i dati per la notifica di designazione dei porti di cui all’allegato XX; e
z)
il modello dei moduli di controllo dello Stato di approdo di cui all’allegato XXI.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione di misure di modifica o integrazione del regime NEAFC e di altre raccomandazioni NEAFC.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modifichino il titolo III per adeguarlo a misure approvate dall’Unione e da altri Stati costieri dell’Atlantico nord-orientale, come documentato in un verbale concordato dei lavori, in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all’, o adottate nel quadro della NEAFC, per quanto riguarda:
a)
le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all’;
b)
le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all’, paragrafo 2;
c)
le disposizioni riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca di cui all’; e
d)
le soglie di cui all’.
4. Le modifiche ai sensi del paragrafo 3 si limitano rigorosamente all’attuazione di misure che modificano o integrano il controllo delle attività di pesca di cui all’:
a)
approvate dall’Unione e da altri Stati costieri dell’Atlantico nord-orientale in consultazioni; o
b)
adottate nel quadro della NEAFC e vincolanti per l’Unione.
Storico versioni
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