Art. 52
Telesorveglianza
In vigore dal 18 set 2024
Telesorveglianza
1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori per gli sbarchi superiori a 10 tonnellate presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all’anno, in totale, delle specie di cui all’. A tal fine, gli Stati membri rendono pubblico un elenco dei loro porti che raggiungono tali soglie e ai quali devono essere applicate tali prescrizioni.
2. La sorveglianza riguarda i luoghi e le strutture di sbarco e di trasformazione e segue il flusso del pesce sbarcato fino al termine della pesatura. Tale prescrizione non si applica durante il trasporto delle catture sbarcate verso l’impianto di trasformazione e pesatura.
3. La persona responsabile della pesatura:
a)
fornisce alle autorità competenti un accesso ai dati di sorveglianza in diretta streaming e in tempo reale; e
b)
archivia i dati di sorveglianza per un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e fornisce alle autorità competenti, su richiesta, una copia dei dati archiviati.
4. I dati ottenuti a norma del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo della pesca e non per l’identificazione di persone fisiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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