Art. 49

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture

In vigore dal 18 set 2024
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture 1.   Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm. 2.   Il comandante del peschereccio pelagico tiene a bordo in qualsiasi momento disegni relativi alle capacità di gestione e di scarico delle catture. I disegni e le loro eventuali modifiche devono essere certificati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il comandante invia una copia dei disegni e delle relative modifiche alle autorità responsabili della pesca dello Stato membro di bandiera, che ne verificano periodicamente l’esattezza. 3.   Ai pescherecci pelagici è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento, anche a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata. 4.   Tutti i punti di scarico al di sotto della linea di galleggiamento sono sigillati. Gli Stati membri di bandiera possono tuttavia rilasciare un’autorizzazione di pesca conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consenta di non sigillare un punto di scarico al di sotto della linea di galleggiamento, a condizione che: a) l’eventuale utilizzo del punto di scarico possa essere monitorato da remoto dalle autorità di controllo per via telematica; e b) il punto di scarico e i relativi mezzi di monitoraggio telematico siano descritti nei disegni certificati di cui al paragrafo 2.
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