Art. 29
Messa in comune (pooling) della conformità
In vigore dal 26 lug 2024
Messa in comune (pooling) della conformità
1. Le società notificano nella banca dati FuelEU: i) l’intenzione di includere il saldo di conformità della nave in un pool; e ii) la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave. Qualora le navi che partecipano al pool siano controllate da due o più società, la notifica è convalidata nella banca dati FuelEU da tutte le società interessate. La notifica comprende quanto segue: i) la distribuzione del saldo totale di conformità del pool alle sue navi; ii) la scelta del verificatore selezionato per verificare la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave; e iii) una dichiarazione attestante che le navi che partecipano al pool non fanno parte di altri pool.
2. Il verificatore selezionato per verificare la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave verifica che la distribuzione del saldo del pool a ciascuna nave sia conforme all’ del regolamento (UE) 2023/1805 e ai calcoli di cui all’ del presente regolamento. Il pool è valido solo se è conforme all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805.
3. Se una delle condizioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805 non è soddisfatta, il verificatore selezionato per verificare la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave non approva la richiesta di messa in comune (pooling). Il verificatore dichiara le difformità individuate.
Storico versioni
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