Art. 26

Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità della nave e degli scali in porto non conformi

In vigore dal 26 lug 2024
Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità della nave e degli scali in porto non conformi 1.   Sulla base della relazione FuelEU o della relazione parziale FuelEU riconosciuta conforme, il verificatore: a) calcola, utilizzando il metodo di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/1805, l’intensità media annua dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo dalla nave interessata; b) calcola, utilizzando la formula di cui all’allegato IV, parte A, del regolamento (UE) 2023/1805, il saldo di conformità della nave, corretto per qualsiasi anticipo dell’eccedenza di conformità accantonata o presa in prestito nel periodo di riferimento precedente; c) calcola il numero di scali in porto non conformi, compreso il tempo trascorso all’ormeggio alla banchina e, se del caso, il tempo trascorso all’ancoraggio a norma dell’, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2023/1805, per ogni scalo in porto non conforme ai requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1805, nel precedente periodo di riferimento a partire dal periodo di riferimento del 2030; d) calcola la quantità di energia annua usata a bordo da una nave, esclusa l’energia fornita tramite alimentazione elettrica da terra; e) calcola la quantità di energia annua proveniente da combustibili rinnovabili di origine non biologica (renewable fuels of non-biological origin – RFNBO) usata a bordo da una nave. 2.   Oltre ai requisiti di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805, nel determinare gli scali in porto non conformi, il verificatore verifica che le ore trascorse in violazione dei requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1805 comunicate riguardino effettivamente navi ormeggiate in sicurezza alla banchina nei porti di cui all’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, o all’ancoraggio di cui all’, paragrafo 11, del medesimo regolamento. 3.   Entro il 31 marzo dell’anno di riferimento – e comunque non oltre un mese da tale data – il verificatore registra nella banca dati FuelEU le informazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805. A tal fine, il verificatore utilizza il modello di cui all’allegato III. Tali informazioni sono corredate degli elementi seguenti: a) il riferimento alla relazione di verifica; b) il riferimento alla relazione FuelEU e al periodo di riferimento oggetto della verifica; c) il riferimento a uno o più piani di monitoraggio dichiarati conformi; d) il riferimento alle ipotesi e alle fonti di dati.
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