Art. 25
Verifica delle relazioni parziali FuelEU in caso di trasferimento di una nave
In vigore dal 26 lug 2024
Verifica delle relazioni parziali FuelEU in caso di trasferimento di una nave
1. In caso di trasferimento di una nave da una società a un’altra, la società che ha operato il trasferimento trasmette al verificatore una relazione parziale FuelEU per il periodo durante il quale ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805.
2. La relazione parziale FuelEU di cui al paragrafo 1 è verificata e registrata nella banca dati FuelEU conformemente all’ del regolamento (UE) 2023/1805 e alle norme di cui alla presente sezione dal verificatore che ha svolto le attività di verifica relativamente alla nave quando era sotto la responsabilità della società che ha operato il trasferimento.
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