Art. 23
Relazione di verifica
In vigore dal 26 lug 2024
Relazione di verifica
1. Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore presenta alla società una relazione di verifica su ogni relazione FuelEU o relazione parziale FuelEU oggetto della verifica e la registra nella banca dati FuelEU. A tal fine, i verificatori utilizzano il modello per la verifica di cui all’allegato II.
2. La relazione di verifica è accessibile allo Stato di riferimento nella banca dati FuelEU.
3. La relazione di verifica indica se la relazione FuelEU o la relazione parziale FuelEU è stata riconosciuta conforme o non conforme. La relazione FuelEU o la relazione parziale FuelEU è riconosciuta conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. La relazione FuelEU o la relazione parziale FuelEU non è riconosciuta conforme se contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della relazione di verifica.
4. Nella relazione di verifica il verificatore descrive le inesattezze e le difformità con un livello di dettaglio sufficiente, compresi gli aspetti seguenti:
a)
l’entità e la natura dell’inesattezza o della difformità;
b)
il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante;
c)
l’elemento della relazione della società cui si riferisce l’inesattezza oppure l’elemento del piano di monitoraggio o il requisito giuridico cui si riferisce la difformità.
Storico versioni
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