Art. 21

Conclusione della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU

In vigore dal 26 lug 2024
Conclusione della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU Per completare la verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, il verificatore: a) conferma che tutte le attività di verifica sono state eseguite; b) effettua le procedure di analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti; c) verifica che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2023/1805; d) prepara la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e li trasmette al responsabile del riesame indipendente di cui all’; e) autorizza una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e alle prove che figurano nella documentazione interna di verifica, e ne dà notifica alla società.
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Conclusione della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/2027) — Testo vigente | Portale Normativo