Art. 21
Conclusione della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU
In vigore dal 26 lug 2024
Conclusione della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU
Per completare la verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, il verificatore:
a)
conferma che tutte le attività di verifica sono state eseguite;
b)
effettua le procedure di analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;
c)
verifica che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2023/1805;
d)
prepara la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e li trasmette al responsabile del riesame indipendente di cui all’;
e)
autorizza una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e alle prove che figurano nella documentazione interna di verifica, e ne dà notifica alla società.
Storico versioni
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