Art. 19

Visite in sito

In vigore dal 26 lug 2024
Visite in sito 1.   Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio. 2.   Il verificatore stabilisce il sito o i siti da visitare in base all’esito della valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti, e il luogo in cui si svolgono le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo. 3.   Il verificatore che, in base all’esito di una visita in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione FuelEU o nella relazione parziale FuelEU può decidere di visitare la nave. 4.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito e ne dà comunicazione alla società. 5.   La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e le navi. 6.   Il verificatore può optare per una visita virtuale purché, in base all’esito della valutazione dei rischi, sussista una delle condizioni seguenti: a) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società; b) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita fisica in sito; c) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione FuelEU o nella relazione parziale FuelEU; d) circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione FuelEU o la relazione parziale FuelEU sia conforme al regolamento (UE) 2023/1805. La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso. 7.   Fatta eccezione per il paragrafo 6, lettera d), il verificatore non effettua una visita virtuale se non è stata effettuata alcuna visita fisica del sito nei tre periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso. Il periodo di tre anni riguarda solo le verifiche delle relazioni FuelEU condotte per la società dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 8.   La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore ne informa senza indugio la società. 9.   Il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito o alla visita virtuale di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 6, purché sussistano tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 6, lettere a), b) e c). 10.   Non è possibile rinunciare alla visita in sito e alla visita virtuale di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 6 se si verifica una delle situazioni seguenti: a) il verificatore verifica per la prima volta la relazione FuelEU della nave; b) il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso. 11.   La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore ne informa senza indugio la società. 12.   Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 6 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 9 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
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Visite in sito (Art. 19 Regolamento (UE) 2024/2027) — Testo vigente | Portale Normativo