Art. 17
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti
In vigore dal 26 lug 2024
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti
1. Se per integrare i dati mancanti sono stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio valutato dal verificatore, questi verifica che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.
2. Se i metodi di cui al paragrafo 1 non erano stati precedentemente valutati, il verificatore verifica che l’approccio utilizzato dalla società per integrare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e non comporti inesattezze rilevanti.
Storico versioni
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