Art. 16

Verifica dei dati comunicati

In vigore dal 26 lug 2024
Verifica dei dati comunicati 1.   Il verificatore verifica i dati comunicati nella relazione FuelEU o nella relazione parziale FuelEU come segue: a) controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte primaria dei dati; b) controlli incrociati con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi; c) riconciliazioni; d) controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; e ricalcoli. 2.   Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica: a) l’attribuzione del consumo di combustibile e l’uso di altre fonti di energia nelle tratte e all’ormeggio; b) i dati comunicati relativi al consumo di combustibile e le misurazioni e i calcoli connessi; c) la scelta e l’utilizzo dei fattori di emissione; d) l’uso di alimentazione elettrica da terra o la presenza di eccezioni registrate nella banca dati FuelEU conformemente all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1805; e) le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805; f) la completezza dell’elenco delle unità di consumo di combustibile illustrato nel piano di monitoraggio; g) la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte comunicate a norma del regolamento (UE) 2023/1805; h) la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie; i) la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati sul combustibile acquistato o fornito in altro modo alla nave in esame, se del caso; j) l’attendibilità e l’accuratezza dei dati.
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Verifica dei dati comunicati (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/2027) — Testo vigente | Portale Normativo