Art. 16
Verifica dei dati comunicati
In vigore dal 26 lug 2024
Verifica dei dati comunicati
1. Il verificatore verifica i dati comunicati nella relazione FuelEU o nella relazione parziale FuelEU come segue:
a)
controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte primaria dei dati;
b)
controlli incrociati con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi;
c)
riconciliazioni;
d)
controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; e ricalcoli.
2. Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica:
a)
l’attribuzione del consumo di combustibile e l’uso di altre fonti di energia nelle tratte e all’ormeggio;
b)
i dati comunicati relativi al consumo di combustibile e le misurazioni e i calcoli connessi;
c)
la scelta e l’utilizzo dei fattori di emissione;
d)
l’uso di alimentazione elettrica da terra o la presenza di eccezioni registrate nella banca dati FuelEU conformemente all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1805;
e)
le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805;
f)
la completezza dell’elenco delle unità di consumo di combustibile illustrato nel piano di monitoraggio;
g)
la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte comunicate a norma del regolamento (UE) 2023/1805;
h)
la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;
i)
la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati sul combustibile acquistato o fornito in altro modo alla nave in esame, se del caso;
j)
l’attendibilità e l’accuratezza dei dati.
Storico versioni
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