Art. 14
Piano di verifica
In vigore dal 26 lug 2024
Piano di verifica
Il verificatore redige un piano di verifica tenendo conto delle informazioni ottenute e dei rischi individuati nella valutazione dei rischi. Il piano di verifica comprende almeno:
a)
un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
b)
un piano delle prove che stabilisca la portata e la metodologia di prova delle attività di controllo e le relative procedure;
c)
un piano per il campionamento dei dati che stabilisca il campo d’applicazione e la metodologia di campionamento per i punti di rilevamento sui quali si fondano il consumo di combustibile e di elettricità o le altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU.
Storico versioni
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