Art. 12
Analisi strategica
In vigore dal 26 lug 2024
Analisi strategica
1. All’inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un’analisi strategica di tutte le attività che riguardano la nave.
2. Per comprendere le attività svolte dalla società, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti per: i) svolgere la verifica; ii) stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente; e iii) assicurarsi di essere in grado di condurre la valutazione dei rischi necessaria. Tra le informazioni figurano almeno:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2;
b)
le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per la medesima società.
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
a)
i motori e i tipi di combustibile utilizzati della nave, e il numero di tratte effettuate dalla nave in esame durante il periodo di riferimento;
b)
il piano di monitoraggio valutato dal verificatore;
c)
le attività riguardanti il flusso di dati e il sistema di controllo.
4. Nell’eseguire l’analisi strategica, il verificatore verifica quanto segue:
a)
se il piano di monitoraggio trasmessogli è la versione più recente;
b)
se il piano di monitoraggio è stato modificato durante il periodo di riferimento come previsto all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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