Art. 13

Analisi dei rischi a cura del verificatore

In vigore dal 26 lug 2024
Analisi dei rischi a cura del verificatore 1.   Oltre agli elementi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1805, il verificatore individua e analizza tutti i rischi seguenti: a) i rischi intrinseci; b) i rischi di controllo; c) i rischi di non individuazione. 2.   Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore prende in considerazione i risultati dell’analisi strategica di cui all’. 3.   Nell’eseguire l’analisi dei rischi, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno i settori seguenti: a) i dati delle tratte; b) il consumo di combustibile; c) i fattori di emissione; d) la quantità di energia ottenuta/derivata da fonti di energia sostitutive; e) le aggregazioni di dati nella relazione FuelEU. 4.   Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 3, il verificatore considera l’esistenza, la completezza, l’accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate. 5.   Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina le analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.
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