Art. 13
Analisi dei rischi a cura del verificatore
In vigore dal 26 lug 2024
Analisi dei rischi a cura del verificatore
1. Oltre agli elementi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1805, il verificatore individua e analizza tutti i rischi seguenti:
a)
i rischi intrinseci;
b)
i rischi di controllo;
c)
i rischi di non individuazione.
2. Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore prende in considerazione i risultati dell’analisi strategica di cui all’.
3. Nell’eseguire l’analisi dei rischi, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno i settori seguenti:
a)
i dati delle tratte;
b)
il consumo di combustibile;
c)
i fattori di emissione;
d)
la quantità di energia ottenuta/derivata da fonti di energia sostitutive;
e)
le aggregazioni di dati nella relazione FuelEU.
4. Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 3, il verificatore considera l’esistenza, la completezza, l’accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate.
5. Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina le analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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