Art. 27
Relazione sul saldo di conformità verificato
In vigore dal 26 lug 2024
Relazione sul saldo di conformità verificato
1. Dopo l’applicazione dei meccanismi di flessibilità a norma degli del regolamento (UE) 2023/1805 e degli del presente regolamento, il verificatore che ha verificato la relazione FuelEU:
a)
registra nella banca dati FuelEU il saldo di conformità verificato della nave;
b)
notifica alla Commissione e allo Stato di riferimento se le condizioni per il rilascio del documento di conformità FuelEU sono soddisfatte.
2. Il documento di conformità FuelEU di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni di cui all’allegato IV.
Storico versioni
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