Art. 28

Accantonamenti e prestiti

In vigore dal 26 lug 2024
Accantonamenti e prestiti 1.   Se una nave presenta, per il periodo di riferimento, un’eccedenza di conformità, il verificatore, a seguito della richiesta della società di accantonare l’eccedenza di conformità, esamina le informazioni sull’eccedenza di conformità e verifica se ciò sia conforme agli del regolamento (UE) 2023/1805 e ai calcoli di cui all’ del presente regolamento. Se valuta una richiesta di accantonare l’eccedenza di conformità conforme, il verificatore la approva. 2.   Se dal saldo totale di conformità del pool risulta un’eccedenza di conformità, prima di approvare l’accantonamento dell’eccedenza di conformità il verificatore valuta i calcoli e le informazioni relative alla messa in comune (pooling) della conformità. 3.   Se la nave presenta, per il periodo di riferimento, un disavanzo di conformità, il verificatore, a seguito della richiesta della società di prendere in prestito dal periodo di riferimento successivo un anticipo dell’eccedenza di conformità della quantità corrispondente, esamina le informazioni sul disavanzo di conformità e verifica che l’anticipo dell’eccedenza di conformità moltiplicato per 1,1 sia sottratto dal saldo di conformità della stessa nave nel periodo di riferimento successivo conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805. In caso di superamento delle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), il verificatore non approva il prestito dell’anticipo dell’eccedenza di conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2027:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo