Art. 31

Squadre di verifica

In vigore dal 26 lug 2024
Squadre di verifica 1.   Per ciascun incarico di verifica, il verificatore forma una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 29. 2.   La squadra di verifica consiste almeno di un auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo e, ove il verificatore lo ritenga opportuno in funzione della complessità dei compiti da svolgere e della propria capacità di condurre la valutazione dei rischi necessaria, di un numero congruo di auditor FuelEU nel trasporto marittimo e di esperti tecnici. 3.   Per il riesame indipendente delle attività di verifica relative a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non faccia parte della squadra di verifica. 4.   I componenti della squadra hanno una chiara comprensione del proprio ruolo nel processo di verifica e sono in grado di comunicare efficacemente nella lingua richiesta per: i) assolvere ai propri compiti di verifica; e ii) esaminare le informazioni trasmesse dalla società. 5.   Qualora la squadra di verifica sia composta da un’unica persona, questa soddisfa tutti i requisiti di competenza per l’auditor FuelEU nel trasporto marittimo e per l’auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo, nonché i requisiti previsti dall’.
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