Art. 9

Delega di determinate attività di sorveglianza sulle SoHO ad altri organismi

In vigore dal 13 giu 2024
Delega di determinate attività di sorveglianza sulle SoHO ad altri organismi 1.   Gli Stati membri possono conferire a un’autorità competente per le SoHO responsabile di una delle attività di sorveglianza sulle SoHO di cui agli , all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 4, lettera a), e all’, paragrafi 5 e 6 e paragrafi da 8 a 12, il potere di delegare tale attività di sorveglianza sulle SoHO a uno o più altri organismi («organismi delegati»). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi delegati dispongano dei poteri necessari per svolgere efficacemente le attività di sorveglianza sulle SoHO loro delegate e per adempiere agli obblighi di cui all’. Le autorità competenti per le SoHO che deleganoattività di sorveglianza sulle SoHO conformemente al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo delegato predispongono un accordo scritto con tale organismo delegato. 3.   Le autorità competenti per le SoHO deleganti provvedono affinché l’accordo scritto di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprenda almeno quanto segue: a) una descrizione precisa delle attività di sorveglianza sulle SoHO che l’organismo delegato è tenuto a svolgere e delle condizioni alle quali è previsto che tali attività siano svolte; b) la condizione in base alla quale l’organismo delegato è tenuto a partecipare a sistemi di certificazione o di altro tipo a livello di Unione, ove disponibili, al fine di garantire l’applicazione uniforme dei principi di buone prassi richiesti per il rispettivo settore; c) una descrizione precisa dei meccanismi atti a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente per le SoHO delegante e l’organismo delegato; d) disposizioni concernenti l’adempimento degli obblighidi cui agli ; e) disposizioni concernenti la sua cessazione in caso di revoca della delega a norma dell’. 4.   Le autorità competenti per le SoHO che hanno delegato le attività di sorveglianza sulle SoHO a norma del paragrafo 1 trasmettono alla piattaforma UE per le SoHO i nomi e i dati di contatto degli organismi delegati, unitamente ai dettagli relativi alle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1938:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Delega di determinate attività di sorveglianza sulle SoHO ad altri organismi (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo