Art. 10

Obblighi per gli organismi delegati

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi per gli organismi delegati 1.   Gli organismi delegati cui sonodelegateattività di sorveglianza sulle SoHO conformemente all’: a) assolvono gli obblighi di cui all’, paragrafo 3; b) informano le autorità competenti per le SoHO deleganti, su base periodica e ogniqualvolta tali autorità competenti per le SoHO deleganti ne facciano richiesta, dell’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO da essi svolte; c) informano immediatamente le autorità competenti per le SoHO deleganti ogniqualvolta l’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate riveli una non conformità o indichi una probabile non conformità, se non diversamente disposto dai meccanismi specifici scritti stabiliti tra tali autorità competenti per le SoHO deleganti e gli organismi delegati; e d) cooperano pienamente con le autorità competenti per le SoHO deleganti, anche fornendo accesso ai loro locali e alle loro strutture nonché alla documentazione in loro possesso, compresi i loro sistemi informatici (IT). 2.   Agli organismi delegati si applicano gli e, se del caso, gli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1938:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi per gli organismi delegati (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo