Art. 10
Obblighi per gli organismi delegati
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi per gli organismi delegati
1. Gli organismi delegati cui sonodelegateattività di sorveglianza sulle SoHO conformemente all’:
a)
assolvono gli obblighi di cui all’, paragrafo 3;
b)
informano le autorità competenti per le SoHO deleganti, su base periodica e ogniqualvolta tali autorità competenti per le SoHO deleganti ne facciano richiesta, dell’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO da essi svolte;
c)
informano immediatamente le autorità competenti per le SoHO deleganti ogniqualvolta l’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate riveli una non conformità o indichi una probabile non conformità, se non diversamente disposto dai meccanismi specifici scritti stabiliti tra tali autorità competenti per le SoHO deleganti e gli organismi delegati; e
d)
cooperano pienamente con le autorità competenti per le SoHO deleganti, anche fornendo accesso ai loro locali e alle loro strutture nonché alla documentazione in loro possesso, compresi i loro sistemi informatici (IT).
2. Agli organismi delegati si applicano gli e, se del caso, gli .
Storico versioni
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