Art. 10 · Obblighi per gli organismi delegati

Art. 10

Obblighi per gli organismi delegati

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi per gli organismi delegati 1.   Gli organismi delegati cui sonodelegateattività di sorveglianza sulle SoHO conformemente all’: a) assolvono gli obblighi di cui all’, paragrafo 3; b) informano le autorità competenti per le SoHO deleganti, su base periodica e ogniqualvolta tali autorità competenti per le SoHO deleganti ne facciano richiesta, dell’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO da essi svolte; c) informano immediatamente le autorità competenti per le SoHO deleganti ogniqualvolta l’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate riveli una non conformità o indichi una probabile non conformità, se non diversamente disposto dai meccanismi specifici scritti stabiliti tra tali autorità competenti per le SoHO deleganti e gli organismi delegati; e d) cooperano pienamente con le autorità competenti per le SoHO deleganti, anche fornendo accesso ai loro locali e alle loro strutture nonché alla documentazione in loro possesso, compresi i loro sistemi informatici (IT). 2.   Agli organismi delegati si applicano gli e, se del caso, gli .
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