Art. 11
Obblighi per le autorità competenti per le SoHO deleganti
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi per le autorità competenti per le SoHO deleganti
Le autorità competenti per le SoHO che hanno delegato determinate attività di sorveglianza sulle SoHO ad organismi delegati conformemente all’:
a)
conducono regolarmente audit sugli organismi delegati;
b)
revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio, se necessario, e in particolare nei casi in cui:
i)
è comprovato che gli organismi delegati non svolgono adeguatamente le attività di sorveglianza sulle SoHO ad essi delegate;
ii)
gli organismi delegati non hanno adottato misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante la conduzione delle attività di sorveglianza sulle SoHO; o
iii)
è comprovato che l’indipendenza o l’imparzialità degli organismi delegati è stata compromessa.
L’intervallo tra gli audit di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo è determinato dall’autorità competente per le SoHO delegante, tenendo conto della partecipazione degli organismi delegati ai sistemi di certificazione o ad altri sistemi di cui all’, paragrafo 3, lettera b), nonché dell’ambito di applicazione e dell’impatto delle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate sulla qualità e sulla sicurezza delle SoHO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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