Art. 36

Persona responsabile

In vigore dal 13 giu 2024
Persona responsabile 1.   Gli enti SoHO nominano una persona responsabile, all’interno del loro ente, per garantire che le attività relative a SoHO svolte dall’ente SoHO rispettino i requisiti di cui al presente regolamento applicabili a tali attività relative a SoHO. 2.   La persona responsabile possiede un diploma, certificato o altro titolo nel settore delle scienze mediche, farmaceutiche o biologiche, ottenuto per aver completato un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equipollente dallo Stato membro interessato, e ha almeno due anni di esperienza nel settore pertinente. 3.   Gli enti SoHO comunicano alla rispettiva autorità competente per le SoHO il nome e i dati di contatto della persona responsabile. Se la persona responsabile è sostituita in modo temporaneo o permanente, gli enti SoHO comunicano senza indebito ritardo alle rispettive autorità competenti per le SoHO il nome e i dati di contatto della nuova persona responsabile e la data in cui ha avuto luogo l’assunzione di responsabilità di tale persona. 4.   La persona responsabile può svolgere il ruolo di incaricato responsabile del rilascio di cui all’ o il ruolo di medico di cui all’, purché sia in possesso delle qualifiche o dell’esperienza richieste a norma di tali articoli.
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Persona responsabile (Art. 36 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo