Art. 34

Allerte rapide relative a SoHO

In vigore dal 13 giu 2024
Allerte rapide relative a SoHO 1.   Quando ricevono una notifica SAR o SAE o altre informazioni aventi implicazioni per laqualità, la sicurezza o la fornitura di SoHO in più di uno Stato membro, le autorità competenti per le SoHO informano le rispettive autorità nazionali per le SoHO, che a loro volta lanciano un’allerta relativa a SoHO sulla piattaforma UE per le SoHO. 2.   Le autorità nazionali per le SoHO lanciano un’allerta rapida relativa a SoHO in particolare nelle circostanze seguenti: a) quando è stato individuato un rischio per la qualità o la sicurezza delle SoHO per quanto riguarda SoHO che sono state distribuite a partire dal loro Stato membro in almeno un altro Stato membro; b) quando si è verificato un focolaio di una malattia trasmissibile nel loro Stato membro e hanno messo in atto misure di esclusione o di controllo di donatori SoHO per attenuare i rischi di trasmissione attraverso le SoHO; c) quando si è verificato un difetto o un’interruzione grave della fornitura di attrezzature, dispositivi, materiali o reagenti che sono di importanza critica per la raccolta, la processazione, lo stoccaggio o la distribuzione di SoHO e che potrebbero essere utilizzati in altri Stati membri; d) quando le autorità nazionali per le SoHO dispongono di altre informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate utili in altri Stati membri per ridurre i rischi per la qualità o la sicurezza delle SoHO e il lancio di un’allerta rapida relativa a SoHO è proporzionato e necessario. 3.   Anche l’ECDC, con il sostegno della propria rete di esperti per le SoHO, può lanciare un’allerta rapida relativa a SoHO sulla piattaforma UE per le SoHO quando la sorveglianza delle malattie trasmissibili indica un nuovo rischio per la sicurezza delle SoHO. L’ECDC può indicare in tale allerta rapida relativa a SoHO di aver fornito orientamenti sull’attenuazione dei rischi connessi ai focolai di malattie trasmissibili, in particolare per quanto riguarda l’idoneità e il controllo dei donatori di SoHO. 4.   Le autorità nazionali per le SoHO che ricevono un’allerta rapida relativa a SoHO comunicano senza indebito ritardo le informazioni pertinenti alle autorità competenti per le SoHO nel loro Stato membro e agli enti SoHO pertinenti al fine di garantire che possano essere adottate rapidamente azioni di attenuazione dei rischi e che le informazioni pertinenti disponibili tra i professionisti nel settore delle SoHO possano essere condivise con le autorità competenti per le SoHO. Le autorità competenti per le SoHO possono altresì integrare le informazioni fornite nell’allerta rapida relativa a SoHO con ulteriori informazioni, quali dettagli delle pertinenti azioni di attenuazione del rischio adottate nel loro Stato membro. 5.   Nell’avviare e gestire un’allerta rapida relativa a SoHO, le autorità nazionali per le SoHO e l’ECDC tengono conto delle migliori prassi pertinenti documentate e pubblicate dall’SCB, come indicato all’, paragrafo 1, lettera c).
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Allerte rapide relative a SoHO (Art. 34 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo