Art. 49

Incaricato responsabile del rilascio

In vigore dal 13 giu 2024
Incaricato responsabile del rilascio 1.   Nei casi in cui un centro SoHO rilasci SoHO, nomina uno o più funzionari responsabili del rilascio. 2.   L’incaricato responsabile del rilascio possiede un diploma, certificato o altro titolo nel settore delle scienze mediche, farmaceutiche o biologiche, ottenuto per aver completato un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equipollente dallo Stato membro interessato, e ha almeno due anni di esperienza nel settore pertinente. 3.   L’incaricato responsabile può delegare i compiti del rilascio di SoHO di cui al paragrafo 1 ad altre persone qualificate, in termini di formazione ed esperienza, per svolgere tali compiti. In tali casi, dette persone svolgono tale compito sotto la responsabilità dell’incaricato che resta comunque sempre responsabile. La responsabilità del rilascio di SoHO può essere delegata a un supplente in caso di assenza di breve durata dell’incaricato responsabile del rilascio, a condizione che il supplente soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
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Incaricato responsabile del rilascio (Art. 49 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo