Art. 20

Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura ferroviaria e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti: a) migrazione allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm, se del caso; b) mitigazione dell'impatto del rumore e delle vibrazioni causati dal trasporto ferroviario, in particolare attraverso misure relative al materiale rotabile e alle infrastrutture, incluse barriere di protezione acustica; c) miglioramento della sicurezza dei passaggi a livello; d) se opportuno, collegamento dell'infrastruttura del trasporto ferroviario con l'infrastruttura dei porti delle vie navigabili interne; e) previa analisi dei costi e dei benefici socioeconomici, sviluppo di infrastrutture per treni con una lunghezza superiore a 740 m e fino a 1 500 m e carico per asse pari a 25,0 tonnellate nella costruzione e nell'ammodernamento di linee ferroviarie rilevanti per il traffico merci; f) sviluppo e diffusione di tecnologie innovative per le ferrovie, sulla base in particolare del lavoro delle imprese comuni «Shift2Rail» e «Ferrovie europee», segnatamente il controllo automatico del movimento dei treni, la gestione avanzata del traffico, la connettività digitale per passeggeri basata sull'ERTMS e accoppiamenti automatici digitali, la connettività basata sul 5G e sul satellite; g) nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, garanzia della continuità e dell'accessibilità dei percorsi pedonali e ciclabili e sviluppo di parcheggi per biciclette nelle vicinanze delle stazioni al fine di promuovere modi di trasporto attivi; h) sviluppo di tecnologie innovative relative ai combustibili alternativi per le ferrovie, quali l'idrogeno o i treni alimentati a batterie per le tratte e le vie di accesso ferroviarie esentate dal requisito di elettrificazione; i) per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, applicazione di una norma che garantisca la circolazione di treni merci che trasportano semirimorchi standard di altezza fino a 4 m caricati a un'altezza di 33 cm, senza alcun requisito aggiuntivo di autorizzazione speciale per la prestazione di servizi; e j) ammodernamento delle linee ferroviarie a doppio binario nelle sezioni caratterizzate da strozzature che risentono di vincoli di capacità.
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Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Art. 20 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo