Art. 19

Priorità operative

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità operative 1.   La governance del trasporto ferroviario di merci si adopera per garantire, entro il 31 dicembre 2030, che lungo i corridoi di trasporto europei la qualità dei servizi forniti alle imprese ferroviarie nonché i requisiti tecnici e operativi per l'uso dell'infrastruttura non impediscano, per quanto riguarda le prestazioni operative dei servizi ferroviari di trasporto merci lungo i corridoi di trasporto europei, il conseguimento dei valori obiettivo seguenti: a) per ciascuna tratta transfrontaliera interna, il tempo di stazionamento di tutti i treni merci che attraversano la frontiera tra due Stati membri non supera in media i 25 minuti, a eccezione delle tratte in cui lo scartamento è cambiato o in cui le verifiche effettuate a una frontiera dove i controlli non sono ancora stati eliminati sui treni in applicazione del punto 1.2 dell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/399 non consentono di rispettare tale termine; per «tempo di stazionamento di un treno su una tratta transfrontaliera» si intende il tempo di transito aggiuntivo totale che può essere attribuito all'esistenza del valico di frontiera, indipendentemente dalle procedure o considerazioni di carattere infrastrutturale, operativo, tecnico e amministrativo; il tempo di stazionamento non include il tempo non imputabile al valico di frontiera, quale quello dedicato a procedure operative svolte in strutture situate in prossimità del valico di frontiera ma non ad esso intrinsecamente connesse; e b) almeno il 75 % dei treni merci che attraversano almeno una frontiera lungo un corridoio di trasporto europeo giunge a destinazione, o alla frontiera esterna dell'Unione qualora la loro destinazione sia al di fuori dell'Unione, all'orario previsto o con un ritardo inferiore a 30 minuti per motivi attribuibili al gestore o ai gestori dell'infrastruttura dell'Unione; non devono essere presi in considerazione i ritardi verificatisi in paesi terzi che sono attraversati da treni merci e imputabili agli stessi. 2.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 31 dicembre 2030 per le linee per il trasporto di merci sulla rete centrale, entro il 31 dicembre 2040 per le linee per il trasporto di merci sulla rete centrale estesa ed entro il 31 dicembre 2050 per le linee per il trasporto di merci della rete globale di cui all', paragrafo 3, si applichino le condizioni seguenti: a) sulle linee a doppio binario, almeno due tracce ferroviarie per ogni ora e per direzione possono essere assegnate a treni merci aventi una lunghezza minima di 740 m (comprese la locomotiva o le locomotive); e b) sulle linee a binario unico, almeno una traccia ferroviaria per ogni due ore e per direzione può essere assegnata a treni merci aventi una lunghezza minima di 740 m (comprese la locomotiva o le locomotive).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1679:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Priorità operative (Art. 19 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo