Art. 15

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'infrastruttura ferroviaria della rete globale sia conforme: a) alla direttiva (UE) 2016/797 e ai relativi atti di esecuzione adottati allo scopo di conseguire l'interoperabilità della rete globale; e b) ai requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) adottate a norma degli della direttiva (UE) 2016/797, fatte salve le esenzioni di cui all', paragrafo 1, di detta direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050, l'infrastruttura ferroviaria della rete globale, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d): a) sia completamente elettrificata, sia in termini di binari che di linea e, nella misura necessaria alla circolazione dei treni elettrici, dei binari di manovra; b) consenta, senza autorizzazione speciale, un carico per asse di almeno 22,5 tonnellate; e c) consenta, senza autorizzazione speciale, la circolazione di treni merci aventi una lunghezza minima di 740 m (comprese la locomotiva o le locomotive). Tale requisito è soddisfatto se, sulle linee a doppio binario, almeno una traccia ferroviaria per ogni ora e per direzione in media su base giornaliera può essere assegnata a treni merci aventi una lunghezza minima di740 m se richiesto da un'impresa ferroviaria. 3.   I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) si applicano solo sulle linee della rete globale: a) che collegano un terminale merci multimodale o un porto marittimo o interno al suo più vicino punto di attraversamento della rete centrale per il trasporto di merci o della rete centrale estesa per il trasporto di merci; b) che costituiscono una linea di reinstradamento di una linea che fa parte della rete centrale per il trasporto di merci o della rete centrale estesa per il trasporto di merci; o c) sulle quali circolano più di dieci treni merci al giorno in media in entrambe le direzioni sulla base dei dati relativi all'anno precedente alla notifica. Entro il 19 luglio 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione le linee interessate. Per le tratte transfrontaliere, tale notifica è effettuata d'intesa con gli altri Stati membri interessati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050, l'infrastruttura ferroviaria della rete globale sui collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), e collegata alle linee ferroviarie utilizzate per il trasporto di merci di cui all', paragrafo 3, soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, a meno che, in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo la Commissione non abbia concesso un'esenzione dall'applicazione dell', paragrafo 3, a norma dell', paragrafo 4. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché sull'infrastruttura ferroviaria della rete globale, in caso di costruzione di una nuova linea, sia rispettato il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a) entro il 31 dicembre 2040. I progetti per i quali la valutazione dell'impatto ambientale è stata avviata entro il 18 luglio 2024 sono esclusi da tale obbligo. 6.   I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4 non si applicano alle reti isolate. 7.   Fatto salvo il paragrafo 6, su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui al presente articolo a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o di effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. La richiesta di esenzione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi in caso di tratte transfrontaliere. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita e in termini del suo impatto significativo sull'interoperabilità e sulla continuità della rete ferroviaria, se del caso. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo