Art. 13
Priorità generali per i corridoi di trasporto europei
In vigore dal 13 giu 2024
Priorità generali per i corridoi di trasporto europei
Nello sviluppo dei corridoi di trasporto europei è attribuita priorità generale alle misure necessarie per:
a)
sviluppare una rete ferroviaria per il trasporto di merci ad alte prestazioni, senza soluzione di continuità e pienamente interoperabile in tutta l'Unione;
b)
sviluppare una rete ferroviaria per il trasporto passeggeri ad alte prestazioni interoperabile, anche ad alta velocità, che colleghi i nodi urbani in tutta l'Unione;
c)
sviluppare un'infrastruttura efficiente per il trasporto aereo e il trasporto per vie navigabili interne e un'infrastruttura per il trasporto marittimo ben integrata nello spazio marittimo europeo;
d)
sviluppare una rete stradale sicura e protetta, con infrastrutture sufficienti per i combustibili alternativi e aree di parcheggio sicure e protette;
e)
sviluppare soluzioni di trasporto multimodali e interoperabili;
f)
promuovere l'integrazione intermodale dell'intera catena logistica, interconnessa efficacemente nei nodi di trasporto e urbani;
g)
realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli, navi e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica;
h)
realizzare sistemi TIC per i trasporti su tutti i modi di trasporto sulla rete, se del caso, al fine di garantire un utilizzo efficiente dell'infrastruttura e consentire lo scambio digitale di informazioni; o
i)
migliorare i collegamenti tra la rete transeuropea dei trasporti e le reti infrastrutturali dei paesi vicini, se del caso.
Storico versioni
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