Art. 13 · Priorità generali per i corridoi di trasporto europei

Art. 13

Priorità generali per i corridoi di trasporto europei

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità generali per i corridoi di trasporto europei Nello sviluppo dei corridoi di trasporto europei è attribuita priorità generale alle misure necessarie per: a) sviluppare una rete ferroviaria per il trasporto di merci ad alte prestazioni, senza soluzione di continuità e pienamente interoperabile in tutta l'Unione; b) sviluppare una rete ferroviaria per il trasporto passeggeri ad alte prestazioni interoperabile, anche ad alta velocità, che colleghi i nodi urbani in tutta l'Unione; c) sviluppare un'infrastruttura efficiente per il trasporto aereo e il trasporto per vie navigabili interne e un'infrastruttura per il trasporto marittimo ben integrata nello spazio marittimo europeo; d) sviluppare una rete stradale sicura e protetta, con infrastrutture sufficienti per i combustibili alternativi e aree di parcheggio sicure e protette; e) sviluppare soluzioni di trasporto multimodali e interoperabili; f) promuovere l'integrazione intermodale dell'intera catena logistica, interconnessa efficacemente nei nodi di trasporto e urbani; g) realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli, navi e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica; h) realizzare sistemi TIC per i trasporti su tutti i modi di trasporto sulla rete, se del caso, al fine di garantire un utilizzo efficiente dell'infrastruttura e consentire lo scambio digitale di informazioni; o i) migliorare i collegamenti tra la rete transeuropea dei trasporti e le reti infrastrutturali dei paesi vicini, se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1679:oj#art-13