Art. 11
Disposizioni generali per i corridoi di trasporto europei
In vigore dal 13 giu 2024
Disposizioni generali per i corridoi di trasporto europei
1. I nove corridoi di trasporto europei specificati nelle mappe di cui all'allegato III sono:
a)
Atlantico;
b)
Mar Baltico — Mar Nero — Mar Egeo;
c)
Mar Baltico — Mar Adriatico;
d)
Mediterraneo;
e)
Mare del Nord — Reno — Mediterraneo;
f)
Mare del Nord — Baltico;
g)
Reno — Danubio;
h)
Scandinavo — Mediterraneo;
i)
Balcani occidentali — Mediterraneo orientale.
2. Gli Stati membri adottano le misure adeguate riguardo ai corridoi di trasporto europei che devono essere sviluppati affinché siano conformi al presente regolamento, entro il 31 dicembre 2030 per la loro infrastruttura che fa parte della rete centrale ed entro il 31 dicembre 2040 per la loro infrastruttura che fa parte della rete centrale estesa, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.
3. Fatta salva l'approvazione dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 172, secondo comma, TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento per modificare entro i limiti di cui all' del presente regolamento il tracciato dei corridoi di trasporto europei di cui all'allegato III del presente regolamento, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei flussi commerciali principali e del traffico o di modifiche sostanziali della rete. Per quanto riguarda le modifiche dei tracciati dei corridoi che interessano parti del territorio dei paesi vicini, tali atti delegati si basano su accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura di trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1679:oj#art-11